
- COMUNICAZIONE DEL PROPOSITO DI PUBBLICARE
Ai sensi della legge del 29 agosto 2017 (L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha modificato l’art. 108 del Codice Beni culturali) sono modificate le procedure di fotoriproduzione e autorizzazione a pubblicare (cfr. Circc. n. 33/2017 e n. 39/2017 della Direzione generale degli Archivi): è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte. In questa categoria rientrano la pubblicazione di immagini in libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo inferiore a € 77,47 e in periodici scientifici, l’esposizione in mostre ad accesso libero, pubblicazioni on line purché senza inserzioni pubblicitarie e ad accesso gratuito.
Successivamente il D.M. 108 del 2024 ha specificato che sono gratuite:
- editoria e riviste scientifiche;
- editoria e riviste di carattere divulgativo o didattico;
- riviste scientifiche e di classe A di cui agli elenchi (ANVUR);
- cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
- per pubblicazioni in giornali e periodici;
- pubblicazioni online in open access;
- materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo, materiali comunicativi;
- tesi di laurea.
Per tutte queste pubblicazioni occorre dare comunicazione alla Direzione dell’Archivio di Stato – senza marca da bollo – seguendo le indicazioni sul modulo.
La pubblicazione deve riportare la segnatura archivistica esatta del documento riprodotto.
L’editore deve consegnare una copia della pubblicazione (sia essa in formato cartaceo che digitale) all’Archivio di Stato di Roma.
- AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE
In tutti gli altri casi di pubblicazione, invece, è previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione e il pagamento del canone di concessione.
Per ottenere l’autorizzazione, occorre presentare una richiesta corredata da una marca da bollo per uso amministrativo (€ 16,00) opportunamente annullata. In alternativa l’istanza può essere bollata elettronicamente mediante il servizio Acquista @e.bollo e trasmessa per posta elettronica, unitamente agli allegati richiesti. Anche i canoni di concessione andranno pagati sulla piattaforma Pago PA la cui ricevuta andrà rispedita all’Istituto (https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti-pagopa/operazioni/home.do)
Dopo aver effettuato la registrazione, accedere alla sezione “Acquista servizio”, selezionare l’ente “Archivio di Stato di Roma”, scegliere “Diritti di fotoriproduzione” indicando la quantità “1” e il prezzo comunicato dall’Istituto.
Attenzione: è necessario inserire come ”Dettaglio causale” il riferimento al numero di protocollo del comunicato dall’Istituto, senza il quale non è possibile collegare il pagamento alla richiesta.
Non sono previste altre modalità di pagamento.
Il richiedente riceverà il modulo successivamente, completo di numero di concessione.
Il pagamento della marca da bollo non è dovuto da parte delle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane, e delle ONLUS, che possono avvalersi, rispettivamente, dell’esenzione ai sensi della tabella all. B, artt. 27-bis e 16 del DPR 642/1972.
Il termine entro cui viene espletata la procedura è di 30 giorni.