Corso di specializzazione per archivisti di durata biennale, aa.aa. 2023-2025
Esami di ammissione
L’ammissione al corso di specializzazione per archivisti di durata biennale è a numero chiuso. Il numero massimo di allievi per il biennio 2023-2025 è fissato in 24 unità.
Sono ammessi al corso di specializzazione per archivisti di durata biennale coloro che siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all’ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano superato la prova di ammissione di cui all’articolo 4.
I dipendenti del Ministero della cultura inquadrati nel profilo professionale di funzionario archivista, purché in possesso del titolo di studio sopra citato, sono ammessi al corso anche in soprannumero e sono esentati dal sostenere la prova di ammissione.
Gli archivisti preposti agli archivi di enti o istituzioni ecclesiastiche d’interesse storico, di cui all’articolo 1 del D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189, che abbiano superato la prova di ammissione di cui all’articolo 4 possono essere ammessi al corso anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 189/2000.
La prova di ammissione consiste in una prova scritta volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito archivistico e storico nonché in una prova di traduzione dal latino di un documento edito di età medievale. Il superamento di tali prove consente di accedere alla graduatoria finale. Per ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio in trentesimi e le prove si intendono superate se la votazione ottenuta è pari ad almeno diciotto trentesimi. In base alle predette votazioni è formata la graduatoria di accesso.
Gli ammessi al corso di specializzazione per archivisti di durata biennale perfezionano l’iscrizione entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2023, utilizzando il modello che verrà fornito dalla Segreteria della Scuola.
Gli iscritti concorrono alle spese sostenute dalla Scuola per l’erogazione del servizio didattico e per i materiali didattici loro forniti mediante il pagamento a titolo di rimborso, per l’intero biennio, di euro 200,00 (duecento/00), da versarsi secondo le modalità che verranno comunicate.
Nel mese di settembre 2024, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Istituto, saranno definiti tempi e modalità di presentazione delle domande di ammissione al II anno di corso per gli allievi che abbiano frequentato il primo anno presso una Scuola di un diverso Archivio di Stato o presso una Scuola equipollente. A tal fine sono considerate equipollenti la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica di durata biennale, istituita presso l’Archivio Apostolico Vaticano, e le Scuole di alta specializzazione in archivistica e biblioteconomia, con indirizzo archivistico, istituite preso le Università statali. Entro il 10 ottobre 2024, sentito il Consiglio didattico, il Direttore dispone l’eventuale iscrizione al secondo anno di detti allievi, anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili.
Il conseguimento del diploma di specializzazione per archivisti è subordinato al superamento degli esami di profitto per ciascuno degli insegnamenti erogati per un numero di crediti non inferiore a 120. Per l’offerta formativa si veda l’apposita sezione “Materie e docenti“.
Il diploma di specializzazione per archivisti è valido ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 1409/1963, anche in relazione al disposto di cui all’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalità a distanza, le lezioni almeno per l’80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico. Le Scuole provvedono all’accertamento dell’effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalità a distanza.
Gli esami di profitto possono consistere, a seconda degli insegnamenti, in prove scritte, orali o pratiche. La votazione di ogni esame di profitto è espressa in trentesimi. L’esame si intende superato se la votazione è di almeno diciotto trentesimi. Le commissioni d’esame sono composte dal docente titolare della disciplina e da altri due docenti della stessa Scuola nominati dal Direttore. Gli esami di profitto si svolgono, nell’arco dell’anno accademico, in due appelli, uno estivo e uno autunnale. Il calendario degli esami è stabilito dal Direttore, sentito il Consiglio didattico.
La prova finale consiste nella presentazione, da parte dello studente, di un elaborato originale in una delle discipline oggetto d’insegnamento, previa approvazione del docente relatore. La prova finale viene discussa davanti a una commissione composta da tre docenti nominati dal Direttore della Scuola, da un delegato del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali e dal docente relatore. La commissione può attribuire alla prova finale fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi rispetto alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Le prove finali sono stabilite in due sessioni annuali, dopo il termine degli appelli per gli esami di profitto, dal Direttore, sentito il Consiglio didattico.
La votazione finale del corso di specializzazione è espressa in centocinquantesimi e la votazione minima ai fini del conseguimento del diploma è pari a novanta, tenendo conto della media dei voti conseguiti negli esami di profitto e dei punti conseguiti nella prova finale. La commissione d’esame può conferire la distinzione della lode al candidato che abbia riportato la votazione di centocinquanta centocinquantesimi.